18/08/2012 – In data 3 agosto 2012, Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari ha archiviato, su conforme richiesta del pubblico ministero, “per infondatezza della notizia di reato” il procedimento penale n.269/2012 in cui veniva contestata, ad una cittadina italiana, la violazione dell’art.147 d.lgs. 219/2006, per avere introdotto in italia, proveniente da altro Paese, n.4 flaconi da 30 ml ciascuno di “Vidatox 30 CH” e di n.4 flaconi da 500 ml cadauno di “Vimang Jarabe”.
La cittadina aveva con sè i flaconi per potere portarli al padre, gravemente ammalato, unitamente alla prescrizione medica relativa. Va detto che il tribunale del riesame di bari, su istanza della difesa (Avv. Prof. Francesco paolo SISTO del foro di Bari), aveva in precedenza (30.01.2012) già provveduto adissequestrare gli stessi flaconi, non ritenendo sussistente il reato contestato.
Il principio affermato dai giudici è di evidente civiltà giuridica: ogni cittadino ha diritto di curarsi, anche in italia, con prodotti confezionati all’estero (anche fuori E.U.) e prescritti regolarmente da un medico, anche straniero. Tanto deriva sia dall’applicazione dei fondamentali diritti costituzionali (art.32, diritto alla salute), sia dall’effetto delle direttive comunitarie nn.2011/83/CE e 2003/94/CE, che hanno dato origine proprio alla legge italiana in contestazione (D. lgs. 219/2006).
Da tutto questo si evince che:
1) se l’importazione del prodotto su suolo italiano (in questo caso il VIDATOX 30 CH) avviene per ragioni non direttamente commerciali ma perchè sia utilizzato direttamente dal paziente interessato a curarsi nessuna violazione potrà/dovrà essere contestata;
2) la consegna del prodotto potrà avvenire, nel rispetto delle condizione sopra dette (uso personale avvalorato da prescrizione medica), anche per interposta persona, direttamente o indirettamente, e anche con provenienza da un paese estero, purchè corredata da regolare prescrizione medica valida nel paese di origine, e con l’unica finalità di raggiungere il paziente che usufruirà del prodotto stesso.
In tali casi, non saranno possibili (come dal Tribunale del Riesame – Pubblico Ministero – Giudice per le Indagini Preliminari di Bari stabilito ) “blocchi” alla frontiera, salvi gli obblighi di tassazione doganale e fiscali eventualmente previsiti.
Per ogni approfondimento sul tema, sono disponibili, in allegato, copie dei provvedimenti sopra citati.
Molto presto (settembre) avremo terminato l’organizzazione tecnica per poter inviare direttamente a casa di ogni paziente che lo richieda i prodotti da noi distribuiti, pagabili comodamente in contrassegno in forma totalmente legale. I primi di settembre vi spiegheremo, pubblicando su questa pagina, l’iter tecnico-legale per poter accedere al servizio di spedizione del protocollo Vidatox.